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IL REVISORE NOMINATO NELLE “NANO IMPRESE” NON PUÒ ESSER REVOCATO
22 Ottobre 2020
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DPCM 24 OTTOBRE 2020
26 Ottobre 2020
22 Ottobre 2020 by StudioBava Editor in consulenza del lavoro

Nei bilanci 2020 sarà possibile non iscrivere fino al 100% degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, in
deroga all’art. 2426 c.c. La quota eventualmente non imputata sarà imputata nel successivo esercizio producendo un
allungamento di un anno del processo di ammortamento.
Il ricorso a tale possibilità non produce conseguenze fiscali, in quanto gli ammortamenti non iscritti a bilancio potranno
comunque essere dedotti direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. È quanto previsto dal DL Agosto convertito in via
definitiva (art. 60). Il Ministro dell’economia e delle finanze potrà con proprio decreto eventualmente estendere tale misura
anche nei prossimi anni.
In caso di applicazione di tale possibilità deve essere destinata a riserva indisponibile un ammontare di utili corrispondenti agli
ammortamenti non iscritti. E in caso di utili 2020 inferiori agli ammortamenti non iscritti, la riserva deve essere integrata da
riserve preesistenti (e in caso di incapienza con gli utili dei successivi esercizi).

Scarica la circolare completa

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